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MODALITÀ PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
Ultima modifica: 22 Gennaio 2024

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: dott. Jacopo Gerro

ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it

MODALITÀ PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

Chiunque può esercitare il diritto di accesso civico indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 l’istanza può essere trasmessa per via telematica.

le istanze presentate per via telematica sono valide se: a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; b) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; c) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l’ufficio protocollo di Aeroporti di Puglia o al Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza di Aeroporti di Puglia, e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo .

Se l’accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, l’istanza deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (all’indirizzo di posta elettronica ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it).

Negli altri casi, l’istanza di accesso civico va indirizzata direttamente all’ufficio protocollo di Aeroporti di Puglia, che provvederà a trasmettere la richiesta all’ufficio che detiene dati, le informazioni o i documenti.

Nell’istanza è necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico saranno ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali. Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti contro interessati legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) Aeroporti di Puglia spa ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto contro interessato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, la società provvederà sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del contro interessato. La comunicazione ai soggetti contro interessati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico si concluderà con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali contro interessati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al contro interessato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). In caso di accoglimento, la società provvederà a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Laddove vi sia stata, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del contro interessato, la società sarà tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.

I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del contro interessato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame, oppure ricorso al giudice amministrativo.

Con riferimento all’accesso civico c.d. generalizzato, di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, Aeroporti di Puglia spa è tenuta a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. 

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati personali nel caso di richiesta di riesame solo laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione sono sospesi.

La normativa prevede che si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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