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La Consigliera di Parità, è una figura strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi di parità in virtù del suo radicamento territoriale che la rende idonea a rilevare, nei diversi contesti locali, le situazioni di squilibrio di genere nell’accesso al lavoro, nella formazione e nelle condizioni di lavoro.
 
Compiti e funzioni ( Dlgs 198/2006 e integrazione del Dlgs 5/2010)
 La consigliera di Parità intraprende ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

  1. rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  2. promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
  3. promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
  4. sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
  5. promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
  6. collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
  7. diffusione della conoscenza e dello dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
  8. verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;
  9. collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali

La Consigliera di parità è un “pubblico ufficiale” ed ha l’obbligo di comunicare all’autorità giudiziaria le violazioni di cui viene a conoscenza.

http://www.consparitapuglia.it/newsite/consigliera